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giovedì 1 dicembre 2011

PREPARIAMOCI INSIEME ALL'ESAME DI AVVOCATO !!! - 12

Terzo giorno di pubblicazione di atti e sentenze.
Il numero di contatti è notevole e mi incoraggia a proseguire; mi sarei aspettato forse  una maggiore condivisione dei contenuti... O siamo già entrati in fase di combattimento da esame, in una sorta di mors tua vita mea? :-)

Buono studio a tutti!!!

Avv. Alberto Filippini





ATTI CIVILI

3) Comparsa di costituzione con chiamata di terzo


TRIBUNALE CIVILE DI
Comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo
nell’interesse di
nome e dati anagrafici del convenuto                                                                                                                                                                                                 
Contro
nome e dati anAgrafici dell’attore, rappresentato e difeso dall’Avv. _______________
***
Con atto di citazione notificato il __________, l’attore ha convenuto __________dinnanzi all’intestato Tribunale, chiedendo che: riportare le conclusioni_____________
A questo punto si possono anche ripercorrere i fatti di causa___________
Con il presente atto, ____________si costituisce in giudizio, con il ministero del sottoscritto avvocato, per contestare in fatto e diritto le avverse domande chiedendone il rigetto per i seguenti
Motivi
Le domande formulate dall’attore non sono fondate e, pertanto, non meritano accoglimento.

Istanza ex art. 269 c.p.c.
____________è assicurato per la responsabilità civile con la compagnia ____________ e pertanto il convenuto dichiara di volerla chiamare in causa ai sensi  dell’art. 269 c.p.c., per essere garantito in caso di accoglimento, anche parziale della domanda, e, pertanto, fa istanza affinché il Giudice differisca la prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di comparizione di cui all’art. 163 bis c.p.c..
Se si tratta di chiamata del terzo al quale la causa sia comune, spiegare le ragioni per le quali la causa sia comune al terzo e chiedere - qualora si ritenga fondata la domanda di parte attrice - la sua condanna anche eventualmente in solido con il convenuto.  

***
Tutto ciò premesso, _________come sopra rappresentato e difeso conclude affinché il Giudice, contrariis reiectis, Voglia:
1) in via principale, rigettare le domande formulate dall’attore perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui alla narrativa;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche eventualmente solo parziale, delle domande attoree, dichiarare il terzo chiamato in causa tenuto a manlevare e tenere indenne il __________ convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’accoglimento delle domande.
3) con vittoria di spese ed onorari.
Con riserva di ogni ulteriore eccezione, produzione, deduzione ed istanza nei termini di legge.
Luogo e data
firma

ATTI PENALI

 3) appello ex Art. 310 c.p.p.

Tribunale ordinario di
Dichiarazione di appello ai sensi dell’Art. 310 c.p.p.
Il sottoscritto difensore, giusta nomina depositata in data, di Tizio, nato a    il   , residente in   nella Via n   ,  attualmente detenuto presso la casa circondariale di , indagato nel procedimento penale n.  , propone appello avverso l’ordinanza n. ,del giorno 10/11/2008, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di ha rigettato l’istanza di scarcerazione proposta in data , nell’interesse dell’odierno appellante, confermando  l’ordinanza applicativa della misura cautelare  della custodia in carcere, emessa in data  , per i seguenti
Motivi
Non sussistono le gravi e concrete esigenze cautelari di cui all’Art. 274, lettera C), c.p.p., che il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di ha, invece, ritenuto esistenti e tali da giustificare l’applicazione, a carico di Tizio, della misura cautelare della custodia in carcere.
Al riguardo, il concreto pericolo di recidiva specifica cui all’Art. 274, lettera c), in forza del quale  è stata disposta la misura cautelare de qua, non può considerarsi sussistente né con riferimento alle modalità e circostanze del fatto, né con riferimento alla personalità del prevenuto.Sul punto, è opportuno rilevare l’eccezionalità e l’ irripetibilità del fatto ascritto all’odierno appellante, anche laddove realmente commesso,  alla luce dello specifico contesto nel quale sarebbe stato realizzato.
Invero, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di   , nel formulare il proprio giudizio di pericolosità sociale nei confronti di Tizio, non ha debitamente considerato le peculiari e contingenti circostanze che hanno caratterizzato la presunta  condotta criminosa.Appare evidente come l’asserita azione dell’indagato, attivista anarchico, sia stata  esclusivamente animata dai suoi ideali politici, in quanto finalizzata al mero impedimento della manifestazione sportiva da egli non condivisa a causa della presenza di alcuni partecipanti estremamente politicizzati.
Non è dato comprendere come l’Organo Giudicante abbia ritenuto sussistere in capo a Tizio il concreto pericolo di reiterazione del reato contestato, stante il pregnante collegamento tra la supposta condotta da egli posta in essere ed il noto ed altamente discusso evento sopradetto.Peraltro, proprio tale nesso causale, unitamente alla ricostruzione degli avvenimenti, così come prospettata, consente di accertare il carattere singolare del fatto, da qualificarsi come episodio circoscritto e connesso ad un determinato ambito e perciò incompatibile con l’affermato pericolo di recidiva.
Bene avrebbe dovuto il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di , attraverso un’attenta valutazione di tutti gli elementi de quibus, disporre la scarcerazione del prevenuto.In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente qualsivoglia esigenza cautelare,  la custodia in carcere risulta essere oltremodo gravosa, stante la previsione di cui al terzo comma dell’articolo 275 c.p.p. , per il quale essa può essere applicata soltanto qualora ogni altra misura risulti inadeguata.Ciò osservato, è indubbio che una diversa e meno affittiva misura sarebbe comunque idonea a prevenire l’eventuale quanto improbabile commissione di  ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si procede.
Per tutti questi motivi, l’Ill.mo Tribunale Ordinario di   , considerate insussistenti o quantomeno attenuate le esigenze cautelari, valutata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, Voglia , in riforma dell’appellata ordinanza:
in via principale, revocare la disposta misura della custodia cautelare in carcere;
in via subordinata, disporre la sostituzione della stessa con altra misura meno affittiva o al più disporre l’applicazione degli arresti domiciliari di cui all’articolo 284 cpp.
Luogo, data.
Avv.


SENTENZE

MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE
Codice Penale art. 660
TELEFONO- SMS – CITOFONO – POSTA – E-MAIL
Deve escludersi che la previsione incriminatrice di cui all'art. 660 c.p., circa la molestia o il disturbo recati "col mezzo del telefono", possa essere interpretata estensivamente sino a comprendere l'invio di corrispondenza elettronica (e-mail) sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno, fastidio. A supporto dell'estensione non potrebbe, infatti, sostenersi che anche la e-mail viene "inoltrata col mezzo del telefono", perché la posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono. Inoltre, tale metodica di comunicazione non costituisce applicazione della telefonia, che consiste nella teletrasmissione, in "modalità sincrona", di voci e suoni, ma, al contrario, si risolve in una modalità di comunicazione "asincrona", dove l'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione della memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario, mentre la comunicazione si perfeziona se e quando il destinatario, connettendosi a sua volta all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio. In altri termini, come per la corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l'abitazione del destinatario, l'invio di un messaggio di posta elettronica non comporta un'immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera di attività del secondo: e ciò a differenza della telefonata (e del messaggio di testo telefonico: cosiddetto Sms), relativamente alla quale si giustifica, invece, la scelta normativa di ampliare la tutela penale dell'art. 660 c.p., altrimenti limitata alle molestie arrecate "in luogo pubblico o aperto al pubblico", proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15, comma 1, cost.).
Cassazione penale, sez. I, 17/06/2010, n. 24510


 

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