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mercoledì 30 novembre 2011

PREPARIAMOCI INSIEME ALL'ESAME DI AVVOCATO !!! - 13

Con il post di ieri, abbiamo iniziato una carrellata di atti, civili e penali, e di sentenze che possono risultare interessanti in sede di esame 2011.
Ogni giorno, da qui all'esame, presenterò nuovi atti e sentenze, sempre con l'avvertenza che si tratta di mere bozze, relative a specifici procedimenti, che possono quindi risultare fuorvianti laddove non maneggiate con cura...
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Buono studio a tutti e a presto!
Avv. Alberto Filippini

ATTI CIVILI

2) RICORSO PER REINTEGRA DEL POSSESSO

TRIBUNALE ORDINARIO DI
Ricorso per reintegra del possesso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. nell’interesse di
Nome e dati anagrafici del ricorrente
CONTRO
Nome e dati anagrafici del resistente
Motivi
Descrizione dei fatti
***
1.                   Il menzionato comportamento costituisce spoglio violento e clandestino che giustifica il ricorso alla tutela di cui all’art. 1168 c.c.. Da un lato, infatti, è innegabile che la condotta posta in essere dal resistente configuri uno spoglio dato che il mutamento dello stato delle cose e, precisamente, ___________ priva il ricorrente del possesso fino ad allora esercitato.
2.                  Sussiste altresì il requisito della violenza dato che la privazione del possesso è avvenuta con atti arbitrari – quali ___________all’insaputa del possessore, approfittando della sua temporanea assenza – e con la consapevolezza di privarlo del possesso, cosiddetto animus spoliandi.
3.                  Infine, lo spoglio è senza dubbio clandestino poiché, essendo avvenuto, repetita iuvant, durante l’assenza del possessore ed a sua insaputa, questi non ha potuto fare altro che constatare la presenza di __________ senza poter impedire lo spoglio.
4.                  Poiché a nulla sono valsi i tentativi di componimento stragiudiziale della controversia, l’ultimo dei quali con raccomandata a.r. ________a firma del sottoscritto avvocato, il ricorrente si trova costretto ad adire in via giurisdizionale per ottenere la reintegra del possesso _------------ mediante il ripristino dello stato dei luoghi e/o ___________.
Tutto ciò premesso, _____________ come sopra rappresentato e difeso, ricorrono perché la S. V. Ill.ma, contrariis reiectis, ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c.e ss, Voglia:
- vista la particolare urgenza, derivante dalla circostanza che il ricorrente ha necessità di _____________ con decreto, inaudita altera parte, assunte ove occorra sommarie informazioni, ordinare l’immediata reintegra del ricorrente nel possesso del ________________ mediante la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e/o ______________o adottare ogni altro provvedimento idoneo a tale fine, fissando, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto, per ivi confermare, con ordinanza, i provvedimenti emanati con decreto.
- in subordine, disposta la comparizione delle parti dinnanzi a sé, con assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, ordinare l’immediata reintegra del ricorrente nel possesso di ___________, mediante la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e/o ______________o adottare ogni altro provvedimento idoneo a tale fine;
- con riserva di agire con separato giudizio per il risarcimento del danno;
-  con vittoria di spese ed onorari.
Ai sensi e per gli effetti di legge si dichiara che il contributo unificato ridotto della metà è pari a € _________.
DEDUZIONI
In via istruttoria si indicano quali testimoni, a sommarie informazioni, i signori: _------------------
sui seguenti capi, preceduti dalle parole “è vero che”:
PRODUZIONI
Luogo e data
Firma

ATTI PENALI
2) ISTANZA DI MODIFICA DI MISURE CAUTELARI
Tribunale Ordinario di
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell’Udienza Preliminare
Ill.mo Sig. Giudice per le Indagini Preliminari,
il sottoscritto difensore giusta nomina depositata in data,  del Sig., nato a , il, residente in, nella Via , , indagato nel procedimento penale n. R.N.R., G.I.P.
PREMESSO CHE
In data 06 maggio 2009, il Sig. veniva tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nella medesima data emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di
In data 08 maggio 2009, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di procedeva all’interrogatorio dell’indagato, il quale acconsentiva a rispondere alle domande formulategli.
Tutto ciò premesso, nell’interesse del Sig.,
ESPONE
Gli elementi forniti dal, nel corso dell’interrogatorio nanti il Giudice per le Indagini Preliminari, consentono di escludere la sussistenza, a carico dello stesso, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, che hanno determinato l’adozione della misura cautelare della custodia in carcere.
La assoluta estraneità del prevenuto ai fatti ascrittigli ben potrà essere confermata dai soggetti che il ha indicato in sede di interrogatorio, delle quali appare pertanto necessaria ed improcrastinabile l’audizione a sommarie informazioni.
Parimenti insussistente in capo al Sig. è l’asserito pericolo di commissione di delitti della stessa specie, ritenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari concreto ed attuale, non solo per le modalità del fatto ma anche in ragione dell’esistenza di un precedente penale specifico a carico dello stesso.
Al riguardo, non può non rilevarsi che l’asserito precedente penale specifico, risalente a nove anni fa, sia costituito da una sentenza ex Art. 444 c.p.p. ad appena tre mesi di reclusione per i reati di cui agli Artt. 337, 582 C.p.
L’esiguità della pena inflitta è certamente sintomatica della marginale gravità della condotta criminosa all’epoca posta in essere dal Sig.
E’ evidente che un simile precedente penale, datato e di lieve gravità, non sia di per se stesso idoneo a giustificare il giudizio di pericolosità sociale, formulato nei confronti del prevenuto, così grave da far ritenere adeguata l’applicazione allo stesso di una misura cautelare estremamente afflittiva quale la custodia in carcere.
Peraltro, deve essere adeguatamente valutata anche un’ ulteriore circostanza.
Il giorno 21 aprile 2009, la Polizia Giudiziaria sottoponeva il Sig. ad identificazione in qualità di persona sottoposta alle indagini.
Due giorni dopo, il 23 aprile 2009, il quotidiano , nella sezione dedicata alla cronaca della, riportava la notizia del coinvolgimento nelle indagini relative ai fatti di cui al presente procedimento, del Sig. e del Sig. A tale notizia, il quotidiano dava notevole risalto con un articolo a tre colonne e con la pubblicazione delle fotografie degli indagati.
Orbene, la irreprensibile condotta tenuta dal nei quindici giorni trascorsi dalla identificazione ad opera della Polizia Giudiziaria, atto con il quale egli veniva di fatto a conoscenza delle indagini svolte nei suoi confronti, fino al giorno in cui veniva data esecuzione all’ordinanza di applicazione della custodia in carcere, il 6 maggio 2009, è elemento senz’altro decisivo per la formulazione di un giudizio prognostico favorevole circa la personalità del prevenuto.
Laddove,infatti, sussistesse realmente il concreto ed attuale pericolo di commissione di delitti della stessa specie, come asserito nell’ordinanza applicativa della custodia in carcere, ovvero laddove sussistesse altra esigenza cautelare, il Sig. avrebbe tenuto un comportamento differente da quello effettivamente posto in essere.
Oltretutto, nonostante fin dal 21 aprile 2009 il sia stato identificato, sottoposto a rilievi dattiloscopici e invitato a nominare un difensore di fiducia, risulta che il procedimento penale a suo carico sia stato iscritto nel registro solamente poco prima che venisse richiesta, nei suoi confronti,  la adozione della più grave misura cautelare.
Ciò ha purtroppo impedito al in assenza di un procedimento penale formalmente iscritto a suo carico, di depositare tempestivamente la nomina dei propri difensori di fiducia e, soprattutto, gli ha impedito di richiedere di essere sottoposto ad interrogatorio prima della adozione della custodia cautelare in carcere.
Da ultimo, è opportuno ricordare che il Sig. svolge una stabile e regolare attività lavorativa, con la quale contribuisce al proprio sostentamento ed alle esigenze della propria famiglia.
La perdita del posto di lavoro, conseguente alla prolungata impossibilità di svolgere la attività lavorativa in ragione della applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, costituirebbe per il prevenuto un gravissimo pregiudizio.
Proprio lo svolgimento da parte dell’indagato di una regolare attività lavorativa ben dovrebbe indurre il Sig. Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di a disporre la revoca della misura della custodia in carcere, o quanto meno la sua sostituzione con altra meno afflittiva.
Tutto ciò sopra esposto, nell’interesse del Sig, il sottoscritto difensore fa
ISTANZA
affinché l’Ill.mo Sig. Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, considerati insussistenti i gravi indizi di colpevolezza,  ovvero ritenute insussistenti o attenuate le esigenze cautelari, rilevata la necessità per il Sig. di svolgere la propria attività lavorativa, la sussistenza delle condizioni previste per Legge e la legittimità della richiesta, a modifica della propria ordinanza in data 06 maggio 2009, Voglia, nei confronti dell’indagato,
in via principale, revocare la disposta misura cautelare della custodia in carcere;
in subordine, sostituirla con altra misura meno afflittiva o, al più, sostituirla con la misura cautelare degli arresti domiciliari ai sensi dell’Art. 284 C.p.p..
Luogo data  Avv.

SENTENZE
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 07-02-2011, n. 4444
ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE
1. Con sentenza del 6 maggio 2010, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città emessa nei confronti di G.P., riqualificava il fatto nel reato di cui all'art. 571 c.p., comma 2, e rideterminava la pena, in mesi due di reclusione, confermando nel resto.
In particolare, i giudici di appello, così decidendo, accoglievano la doglianza dell'imputato contenuta nell'atto di gravame, modificando l'originaria qualificazione giuridica del fatto come lesioni personali dolose nei confronto del figlio R..
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con un unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 571 c.p., comma 2, avendo i giudici di appello erroneamente configurato il reato di abuso dei mezzi di correzione nei confronti dei figlio dell'imputato all'epoca già maggiorenne.
1. Il ricorso è fondato.
Il reato di abuso dei mezzi di correzione, di cui all'art. 571 c.p., presuppone un uso consentito e legittimo degli stessi, tramutato per eccesso in illecito.
Tale reato è pertanto configurabile nei confronti del genitore fin tanto sussista in capo a quest'ultimo la potestà sui figli, potestà che gli conferisce, nell'interesse dei figli stessi, il diritto- dovere di educare la prole e alla quale corrisponde quella situazione di soggezione dei figlio che non può sottrarsi a tali poteri, dovendosi limitare a subirli (il che rende conseguentemente necessario un contrailo da parte dell'ordinamento sul loro corretto esercizio).
Deve pertanto affermarsi che non è configurabile il reato di abuso di mezzi di correzione, qualora il soggetto passivo sia il figlio già divenuto maggiorenne, ancorchè convivente, trattandosi di persona non più sottoposta all'autorità del genitore.
2. Tanto puntualizzato, deve riconoscersi che erroneamente il giudice di secondo grado ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 571 c.p., poichè la persona offesa risultava all'epoca dei fatti aver già raggiunto la maggior età.
Spettando, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., al giudice l'esatta qualificazione della fattispecie, questa Corte a tanto provvede qualificando il fatto nei reato di cui all'art. 582 c.p., punibile a querela di parte. E poichè, nel caso concreto la persona offesa ha rimesso nel corso del dibattimento di primo grado la querela a suo tempo proposta, e l'imputato ha accettato tale remissione, ne consegue che fa sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè estinto il reato di lesioni personali così qualificato il fatto attribuito ai G. - per remissione di querela, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.




 
 

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