ABCLEX

ABCLEX
La Formazione è un'emozione

mercoledì 7 dicembre 2011

PREPARIAMOCI INSIEME ALL'ESAME DI AVVOCATO !!! 07-12-11

Settimo appuntamento con atti e sentenze.
In quest'ultima settimana, più che continuare a scrivere integralmente atti e pareri, suggerirei di riposare un po' la mente e limitarsi a leggere sentenze e provare a svolgere giusto gli schemi e scalette degli argomenti.
Dovrebbe essere inoltre ufficiale, anche quest'anno sarà la sede di Genova a correggere i compiti di Cagliari!
Buono studio a tutti

Avv. Alberto Filippini

ATTI CIVILI

7) Ricorso ex Art. 700 c.p.c
Tribunale di __________
Ricorso ex art. 700 c.p.c. nell’interesse di
Nome e dati anagrafici ricorrente
Contro
Nome e dati anagrafici resistente
Esposizione fatti di causa
Esposizione ragioni di diritto chiarendo con particolare attenzione perché sussiste il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Tutto ciò premesso, _____________, come sopra rappresentato e difeso,
ricorre
all’Ill.mo Giudice adito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669-bis e seguenti c.p.c., affinché voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:
In via principale - inaudita altera parte -  ordinare a _________ di __________
In subordine, fissare l’udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all’assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere quindi ad ordinare quanto sopra indicato (riscrivi le conclusioni)
Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento dei danni subiti.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il valore della domanda è _______________.
Luogo e data
firma


ATTI PENALI

7) Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione

TRIBUNALE DI
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL’UDIENZA PRELIMINARE
Il sottoscritto difensore, come da nomina depositata in data, della Sig.ra, nata a, il giorno, residente, nella, propone
OPPOSIZIONE
alla richiesta di archiviazione del procedimento penale n° r.g.n.r., presentata in data 8 settembre 2008 dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, notificata in data 1 ottobre 2008, per i seguenti
MOTIVI
Il Pubblico Ministero, nel motivare la richiesta di archiviazione, ha ritenuto che “non sono emersi elementi utili per l’identificazione dei responsabili del reato per cui si procede e comunque per l’ulteriore prosecuzione delle indagini preliminari”
.Posto che il Pubblico Ministero procedente ha implicitamente ritenuto ravvisabili nei fatti esposti in querela elementi riconducibili al delitto di truffa di cui all’art. 640 c. p., le richiamate considerazioni non sono in alcun modo condivisibili.
Invero, è pacifico che il giorno 11 giugno 2008 sia stata prelevata dal conto della persona offesa, a sua insaputa ed in maniera fraudolenta, la somma di € 80,00.
In particolare, terze persone non autorizzate hanno utilizzato la carta Postepay n. intestata alla Sig.ra per effettuare una ricarica telefonica tim on line di € 80,00, come ampiamente provato dalla lista movimenti della citata carta Postepay allegata alla denuncia-querela.  Al riguardo, non è stata però svolta alcuna attività d’indagine volta, in primo luogo, ad individuare ed acquisire il numero dell’utenza telefonica a favore della quale è avvenuta la sopra descritta ricarica e, in secondo luogo, ad accertare l’identità dell’intestatario della relativa scheda telefonica.
Certo non poteva attribuirsi alla Sig.ra l’identificazione dell’autore dell’operazione in oggetto, dal momento che Poste Italiane S.p.a. non può fornire in merito alcuna informazione ai privati per evidenti ragioni di privacy.  Ad ogni modo, la persona offesa ha allegato all’atto di querela anche la comunicazione ricevuta da Poste Italiane S.p.a., Business Unit BancoPosta, Operazioni Monetica e Nuovi Canali, Ufficio Issuing, comunicazione ricevuta in risposta alla sua richiesta di bloccare la carta Postepay a lei intestata e di rimborso della somma illecitamente sottrattale.
Si evince chiaramente dall’indicata comunicazione che la società Poste Italiane sia a conoscenza del numero dell’utenza telefonica a favore della quale è avvenuta la ricarica con l’illecito utilizzo della carta Postepay della persona offesa.Se è vero che Poste Italiane S.p.a. non è autorizzata a fornire detta informazione ad un soggetto privato quale la Sig.ra, altrettanto vero è che la medesima informazione può invece essere comunicata all’Autorità procedente nello svolgimento delle indagini preliminari.
NUOVE PROVE
Durante le attività di indagine poste in essere con riferimento al suddetto procedimento si è proceduto esclusivamente a prendere visione del verbale di denuncia orale sporta dalla persona offesa in data 13 giugno 2008 presso gli Uffici della Stazione Carabinieri di E’ indubbia pertanto l’incompletezza delle indagini svolte in quanto è stato sottovalutato un aspetto di fondamentale rilevanza, ovvero il fatto che Poste Italiane S.p.a. conosce il numero dell’utenza telefonica che ha tratto profitto dall’illecita condotta oggetto dei fatti esposti in querela.Il compimento dell’attività di acquisizione di tale numero telefonico, tramite richiesta inoltrata a Poste Italiane S.p.a., avrebbe successivamente consentito al Pubblico Ministero procedente di accertare anche l’identità dell’intestatario della relativa scheda telefonica, tramite interrogazione al gestore telefonico Tim.Lo svolgimento delle indicate attività d’indagine porterà indubbiamente all’accertamento di elementi idonei ad identificare i responsabili del reato per cui si procede e, in particolare, all’individuazione del soggetto che, con artifizi e raggiri, avendo illegalmente sottratto informazioni riservate inerenti la carta Postepay intestata alla persona offesa, si è procurato un ingiusto profitto in danno della Sig.ra, prelevando dal conto di quest’ultima, a sua insaputa ed in maniera fraudolenta, la somma di € 80,00. In ragione delle considerazioni sopra esposte, si rende necessario procedere quanto meno agli indicati adempimenti istruttori che, in ogni caso, andrebbero ad  integrare le indagini svolte, altrimenti carenti.
Per i motivi suddetti, si insiste nell’opposizione alla richiesta di archiviazione e si chiede che l’Ill.mo Sig. Giudice voglia indicare le ulteriori indagini da compiersi, disponendo l’acquisizione del numero dell’utenza telefonica a favore della quale è avvenuta la summenzionata ricarica telefonica tim on line e l’accertamento dell’identità dell’intestatario della relativa scheda telefonica, tramite richiesta a Poste Italiane S.p.a. ed al gestore telefonico Tim.
Luogo data
Avv

SENTENZE CIVILI

Codice Civile (1942) art. 2051


*****

Malgrado il contratto di locazione comporti il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento sia della singola unità immobiliare s a dei servizi accessori e delle parti comuni dello edificio, una siffatta detenzione non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario-locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sulla entità immobiliare locata - ancorché in un ambito in parte diverso da quello in cui si. esplica il potere di custodia del conduttore - con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti.

*****

In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della communio inciders familiare.

*****

Non può essere annullato il contratto di compravendita di un'auto nell'ipotesi in cui, pur risultando assente una caratteristica tecnica richiesta dall'acquirente, risulta che lo stesso ha comunque utilizzato a lungo l'auto, non ritenendo essenziale, rispetto all'utilizzo, l'optional richiesto (nella specie, l'acquirente credeva che la vettura fosse dotata di ABS, mentre in realtà tale dispositivo non era installato sulla vettura).

SENTENZE PENALI

Cassazione penale, sez. II, 18/01/2011, n. 3609
Integra gli estremi del reato di violenza privata la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa. (Nella specie l'imputato aveva rivolto alla persona offesa le seguenti parole: "Non ti picchio perché sei anziano, ma ora vattene che è meglio per te").

*****
Cassazione penale, sez. I, 17/01/2011, n. 5842
In tema di rivelazione di segreti d'ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell'"extraneus", è necessario che questi, lungi dal limitarsi a ricevere la notizia, abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale a porre in essere la rivelazione.
Annulla con rinvio, Trib. lib. Reggio Calabria, 07 luglio 2010

*****
Cassazione penale, sez. VI, 14/01/2011, n. 12431Non commette il reato di diffamazione il testimone che, adempiendo il dovere di testimoniare, renda dichiarazioni offensive dell'onore altrui.
Rigetta, Gip Trib. Chieti, 05/05/2010

*****

In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone dovuto all'abbiare di cani, il reato di cui all'art. 659 c.p. è collegato alla condotta arrecante disturbo a prescindere da chi ne sia la causa iniziale, posto che il comportamento illecito è comune a tutti i proprietari di animali (nella specie, la Corte ha confermato la condanna nei confronti dei proprietari degli animali molesti, non accogliendo la tesi difensiva secondo cui non era certo quale dei cani iniziasse ad abbaiare per primo trascinando poi gli altri, atteso che i propietari, pur consapevoli del fatto che solo uno dei loro cani abbaiava per primo di notte, lasciavano che tutti gli altri, sollecitati dal primo, facessero altrettanto per emulazione).

*****
Cassazione penale, sez. V, 12/01/2011, n. 7067
In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti valutativi (nella specie valutazione di ramo aziendale), la presenza di difformi autorevoli pareri nonché l'adesione del primo giudice ad una stima diversa da quella accolta dal giudice di appello sono elementi atti a dimostrare che il risultato della stima debba considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall'art. 373 cod. pen., salva una giustificazione attenta a raccordare la delicatezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del risultato da questi reso.
Annulla con rinvio, App. Torino, 09 Ottobre 2008

*****
La natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 617 quinquies c.p. non esclude l'ipotesi tentata.
Cassazione penale, sez. V, 12/01/2011, n. 6239
Cassazione penale, sez. V 12/01/2011 n. 6239 (data dep. 18 febbraio 2011)


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE QUINTA PENALE                      
         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
           G.G., nato il (OMISSIS);
                 A.S., nato il (OMISSIS);
avverso  l'Ordinanza  del  Tribunale della Libertà  di  Firenze  del
27.8.2010 che confermava l'Ordinanza del GIP di Livorno del  9.8.2010
che applicava la misura della custodia cautelare in carcere applicata
ai predetti;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
sentite  le  Requisitorie  del PG. (nella  persona  del  Cons.  Dott.
MAZZOTTA Gabriele) che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità  del
ricorso.            

IN FATTO
I ricorrenti sono inquisiti ai sensi dell'art. 617 quinquies, per avere - come accertato il (OMISSIS) - installato marchingegni atti ad intercettare le operazioni di "Bancomat" presso lo sportello ATM del Credito Cooperativo di (OMISSIS).
Il Tribunale della Libertà di Firenze ha rigettato l'istanza di riesame avanzata dai predetti ed avverso l'Ordinanza 27.8.2010 del giudice cautelare ed essi hanno personalmente interposto ricorso avverso il provvedimento eccependo la natura tentata della violazione commessa, sì che la misura risulta incompatibile ai sensi dell'art. 280 c.p.p., in ragione della sanzione edittalmente prevista per la fattispecie incriminatrice.

IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e sono rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La natura di reato di pericolo dell'art. 617 quinquies c.p. non esclude l'ipotesi tentata (cfr. per es. Cass. pen., sez. 6, 13 febbraio 1995, Ciccarone). Onde l'infondatezza, anche in linea astratta, dell'impugnazione.
Ma la situazione in esame non necessita la ricerca del tentativo, poichè la condotta ascritta ai prevenuti ha rinvenuto consumazione.
La norma, infatti, prevede che l'azione illecita si configuri con l'"istallazione", operazione portata a termine dai ricorrenti.
Nè giova ad essi il richiamo all'ipotesi della condotta furtiva, sorvegliata da telecamere o da agenti di Polizia Giudiziaria, poichè nel delitto di furto l'elemento caratterizzante che determina la realizzazione del delitto è l'impossessamento della cosa con sottrazione del bene alla sfera di sorveglianza del possessore, atto che segna il momento consumativo del delitto di furto.
Nel caso in esame non è dato ravvisare siffatta articolazione della fattispecie punitiva, essendo sufficiente la collocazione dei marchingegni atti all'intercettazione dei dati. Azione portata a termine dai ricorrenti.
Di tanto l'Ordinanza impugnata ha dato correttamente ragione con motivazione adeguata ed aderente ai principi di diritto del nostro ordinamento.
Si delega la Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011





-















Cassazione penale, sez. I, 14/01/2011, n. 4706

Cassazione civile, sez. II, 25/07/2011, n. 16240

Cassazione civile, sez. II, 26/07/2011, n. 16305

Cassazione civile, sez. III, 27/07/2011, n. 16422

Intercorrendo il rapporto di custodia fra la cosa e chi ha l'effettivo potere su di essa (il proprietario, come il possessore o anche il detentore), il potere di intervenire sulla cosa opera non come fondamento di una presunzione di colpa, ma come uno degli elementi per individuare la figura del custode; con la conseguenza che, a pari o a diverso titolo, la custodia può far capo a più soggetti, ciascuno con poteri di gestione e di intervento.

Cassazione civile, sez. III, 27/07/2011, n. 16422

Nessun commento:

Posta un commento