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La Formazione è un'emozione

lunedì 5 dicembre 2011

PREPARIAMOCI INSIEME ALL'ESAME DI AVVOCATO !!! 05-12-11

Quarto inserimento di atti e sentenze.
Preso atto che il conto alla rovescia creava in molti una, giustificata, ansia, ho indicato nel titolo la data di inserimento.
Vista la pausa che mi sono preso nel weekend, oggi razione doppia di atti e sentenze, anzi le sentenze abbondano!!!

Buon lavoro a tutti e, se ritenete che il servizio sia utile, siete liberi di condividerlo e di indicarmi, anche a mezzo FB, aventuali argomenti o atti di interesse.
Non garantisco però l'esaudimento di tutti i desideri, per quelli rivolgersi più in alto!

Buon lavoro a tutti e a presto

Avv. Alberto Filippini


ATTI CIVILI
4) Licenza per finita locazione
TRIBUNALE DI _____________
Intimazione di licenza per finita locazione e contestuale atto di citazione per convalida
Nome e dati anagrafici attore intimante
Premesso
- che _______ è proprietario dell’immobile sito in __________, Via ___________ n.  __;
- che la predetta unità immobiliare è stata concessa in locazione a ____________,  con contratto del _________ registrato il ______ presso l’Ufficio del Registro di __________;
- che il rapporto contrattuale,  per la durata di anni _____  dal _______ al __-____ verrà a scadere il _____;
- che con lettera raccomandata a./r. in data ________ è stata comunicata al conduttore idonea disdetta;
motivare domanda __________________________________
- che, pertanto,  _________ ________ non avendo intenzione di rinnovare il contratto con il presente atto intima licenza per finita locazione a _________ ________ ed invita a lasciare libero da persone e cose, nella piena disponibilità dell’intimante la suddetta unità immobiliare
Quanto sopra ritenuto e considerato, __________ come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,
Intima
A __________ ________ domiciliato in _________ via ________ n. __, la licenza per finita locazione del sopra indicato immobile alla data del ________, diffidandolo a rilasciarlo libero e vuoto da persone e da cose a disposizione dell’istante e, nel contempo,
Cita
il medesimo ___________ _____________  a comparire davanti al Tribunale di __________________ Giudice designando, all’udienza che ivi si stesso terrà il  giorno __________________ alle ore _____con invito a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di legge e l’avvertimento che non comparendo o comparendo e non proponendo opposizione, l’intimata licenza per finita locazione sarà convalidata ai sensi dell’art. 663 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti
conclusioni
voglia il Tribunale di _____________, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- Convalidare l’intimata licenza per finita locazione;
- In caso di opposizione, emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva.
In ogni caso con fissazione della data di esecuzione del provvedimento e con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato.
Il sottoscritto avv. _______________ ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € ____________ e che lo stesso verte in materia di locazione.
(luogo e data)
Avv. ________________

5) Atto di citazione in appello 

CORTE D’APPELLO DI
Atto di citazione in appello
nell’interesse di
nome e dati anagrafici appellante
                                                                                                       appellante                                                                                                         
Contro
Nome e dati anagrafici appellato, rappresentato e difeso dall’Avv. ___________
                                                                                                   appellato
avverso
La sentenza n. __________del Giudice del Tribunale di _______i – Dott. _________ – datata _______, pubblicata il _______, non notificata o notificata il _________con la quale, il Tribunale ha ______________ (riporta dispositivo)
Fatto
Ripercorri i fatti di causa e il processo di primo grado
Diritto
La sentenza impugnata deve essere riformata.
Indica ragioni di diritto
Tutto ciò premesso, ____________, come sopra rappresentato e difeso
CITA
_____________________elettivamente domiciliato in _________ presso lo studio dell’Avv.. __________ a comparire davanti all’intestata Corte d’Appello di __________, all’udienza del _________ invitandolo a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi dell’art. 166 e 347 c.p.c. con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le preclusioni e decadenze di cui all’art. 38, 167 e 343 c.p.c. e in particolare la decadenza dalla possibilità di proporre appello incidentale per ivi sentire accogliere le seguenti
conclusioni
Voglia la Ecc.ma Corte d’Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata :

______________________
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
Produzioni
1.                   fascicolo di primo grado.
2.                  copia autentica sentenza di primo grado.
Luogo data
Firma

ATTI PENALI

4) Incidente di esecuzione ex Art. 671 c.p.p.

TRIBUNALE ORDINARIO GAMMA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Istanza ex Art. 671 C.P.P.
Ill.mo Sig. Giudice,
Il sottoscritto difensore di Tizio, giusta nomina in calce alla presente istanza,
premesso che
Con sentenza n. __ del giorno 15 gennaio 2008, irrevocabile in data ___, pronunciata, ad esito di giudizio direttissimo, dal Tribunale Alfa in Composizione Monocratica, il prevenuto veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 150,00 di multa, perché riconosciuto penalmente responsabile in ordine ai delitti di cui agli Artt. 624, 625 n. 7 C.P.
Con sentenza n. __ del giorno 20 febbraio 2008, irrevocabile in data ____, pronunciata, ad esito di giudizio direttissimo, dal Tribunale Beta in Composizione Monocratica, Tizio veniva condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 200,00 di multa perché riconosciuto penalmente responsabile in ordine ai delitti di cui agli Artt. 624, 625 n. 5 C.P.
Da ultimo, con sentenza n. __ del giorno 15 giugno 2008, irrevocabile in data ____, pronunciata, ad esito di dibattimento, dal Tribunale Gamma in Composizione Monocratica, l’odierno istante veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa perché riconosciuto penalmente responsabile in ordine ai reati di cui all’Art. 624bis C.P.
Tutto ciò premesso, nell’interesse di Tizio, il sottoscritto difensore
espone
Il competente organo giudicante ha erroneamente omesso di riconoscere la sussistenza del vincolo della continuazione ex Art. 81, comma secondo, C.P., tra i reati in ordine ai quali è stata affermata, dalle sopra menzionate sentenze, la penale responsabilità dell’odierno istante.
Al riguardo, infatti, l’esistenza di un unico disegno criminoso, sotteso ad ogni singola condotta delittuosa realizzata da Tizio, può senz’altro desumersi dall’omogeneità delle condotte contestategli e dalla sistematicità delle stesse.
In primo luogo, le sentenze di condanna, pronunciate nei confronti del prevenuto  concernono esclusivamente la commissione di delitti contro il patrimonio, ovvero il delitto di furto aggravato.
In secondo luogo, il breve arco temporale, appena due mesi, nel quale i reati sono stati commessi, è elemento sintomatico del carattere continuativo della attività delinquenziale ascrivibile al prevenuto, a sua volta idoneo a rivelare la sostanziale riconducibilità di ciascuna condotta illecita ad un unitaria ideazione criminosa.
Peraltro, ulteriore circostanza  di cui si sarebbe dovuto debitamente tenere conto al fine di riconoscere il vincolo di continuazione tra i reati commessi da Tizio, è rappresentata dall’acclarato stato di tossicodipendenza di quest’ultimo.
L’Art. 671 C.P.P., primo comma, dispone, tra l’altro, che “Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza”.
Orbene, per quanto sia pacifico che lo stato di tossicodipendenza non sia di per sé stesso elemento decisivo ai fini della valutazione della unitarietà del disegno criminoso, esso è comunque idoneo,  se considerato unitamente agli elementi sopra indicati, a rivelare  come ciascuna condotta delittuosa realizzata dal prevenuto, costituisca realizzazione del proprio programma criminoso e, come tale, sia finalizzata al conseguimento del fine ultimo ab origine perseguito da Tizio, ovvero il reperimento delle risorse economiche necessarie al soddisfacimento delle esigenze connesse alla propria tossicodipendenza.
Tutto quanto sopra esposto, nell’interesse di Tizio, il sottoscritto difensore fa
istanza
Affinché l’Ill.mo Tribunale Gamma, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, valutata la legittimità della richiesta e la sussistenza dei presupposti di Legge, Voglia, ai sensi dell’Art. 671 C.P.P., con riferimento alle summenzionate sentenze irrevocabili, applicare la disciplina della continuazione di cui all’Art. 81, comma secondo, C.P. e per l’effetto provvedere alla rideterminazione ed alla congrua riduzione della pena risultante dalla somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza, in misura tale da consentire la concessione della sospensione condizionale della pena medesima ed ogni altro beneficio di Legge.
In subordine, rideterminare la pena nei limiti stabiliti all’art. 671 c. 2 c.p.p..
Si allega copia delle tre sentenza citate
Luogo, Data,
Avv.
Nomina e procura speciale
Il sottoscritto Tizio, nato a ____, il giorno ____, residente in ____, nella Via ___, n. _____, con riferimento alle sentenze n.___ del 15 gennaio 2008, irrevocabile in data ____, sentenza n. _____ del 20 febbraio 2008, irrevocabile in data ____, sentenza n. ____ del 15 giugno 2008, irrevocabile in data ____,
nomina
Quale proprio difensore l’Avv. ______ con studio in ____, nella Via ____, allo stesso conferendo ogni facoltà e potere previsto dalla Legge ed espressa procura speciale al fine di redigere, sottoscrivere e depositare la presente istanza ed a rappresentarlo  e difenderlo  in ogni fase e grado del relativo procedimento.
Luogo, Data
Tizio
È autentica
Avv.

5) Atto di costituzione di parte civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI…………….
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL’UDIENZA PRELIMINARE
ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
Il sottoscritto Avv. ……., cf ........., in nome e per conto di Tizio, nato a ……., il giorno ….., cf .......... e di Caia, nata a ……, il giorno…., cf ........ coniugi, in proprio e nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Sempronio, nato a ……, il giorno….., tutti residenti in ……, nella Via ….., rappresentati e difesi giusta procura speciale in calce del presente atto dal sottoscritto Avv. ….., presso il cui studio sito in …., Via ...., sono domiciliati ex lege, ai sensi dell’Art. 100, comma quinto, C.P.P., nella loro qualità di persone danneggiate dal reato,
Dichiara
di costituirsi parte civile, nell’interesse dei sopra nominati Tizio, Caia e Sempronio, nei confronti di Mevio, nato a …., il giorno….., residente in ….., nella Via …., imputato del reato di cui all’Art. 643 C.P. per avere, al fine di procurare a sé un profitto, abusato della minore età di Sempronio, oltre che della sua limitata capacità di intendere e di volere, inducendo lo stesso, in diverse occasioni, a consegnargli le somme di denaro regalategli dai genitori, per complessivi euro 500,00.
Mevio, imputato nel procedimento penale n. ….. R.N.R. e n. …. G.I.P., veniva citato a giudizio per l’udienza in data 27 settembre 2008 nanti il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale Ordinario di …..
Tizio e Caia, quali soggetti danneggiati dal reato, e Sempronio, quale persona offesa dal reato ed al contempo soggetto danneggiato dallo stesso, intendono chiedere, come fin da ora chiedono, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla condotta criminosa posta in essere dall’imputato Mevio.
Al riguardo, è incontestabile che la condotta criminosa ascrivibile all’imputato Mevio abbia cagionato notevoli danni morali e patrimoniali alla persona offesa dal reato, il minore Sempronio, ed ai di lui genitori, Tizio e Caia, in quanto tali senz’altro persone danneggiate dal reato.
Il comportamento illecito reiteratamente posto in essere da Mevio appare tanto più grave e lesivo quanto più si consideri che lo stesso è stato realizzato nei confronti di una persona, Sempronio, fragile ed indifesa in ragione della sua minore età e, soprattutto, delle sue limitate capacità intellettive e volitive.
L’imputato ha, con la propria condotta, inciso negativamente sulla già complessa e delicata vita di relazione del minore Sempronio.
Si aggiunga, peraltro, il profondo stato d’animo di angoscia e sconforto patito dai genitori, Tizio e Caia, derivante dalla triste vicenda di cui il figlio è stato vittima inconsapevole.
Gli stessi genitori, comprensibilmente scossi e provati per l’accaduto, vivono nel timore che episodi analoghi al fatto criminoso realizzato dall’imputato a danno del minore, e per il quale oggi si procede, possano nuovamente verificarsi.
Tizio e Caia temono, pertanto, che altri possano abusare delle ridotte capacità del figlio Sempronio e possano in qualche modo approfittarne.
A tutt’oggi nei genitori di Sempronio e nello stesso minore permangono un giustificato senso di paura ed una sensibile diffidenza nei confronti dei terzi estranei, sentimenti che mal si conciliano con l’instaurazione di ordinari rapporti sociali.
Da ultimo, non può non essere sottolineata la circostanza per la quale il minore Sempronio era, all’epoca dei fatti, sottoposto ad un procedimento civile di interdizione, instaurato dai genitori proprio nel tentativo, rivelatosi poi vano, di tutelare nel migliore dei modi gli interessi e le esigenze del figlio, ponendolo al riparo dai rischi derivanti dalla sua limitata capacità di intendere e di volere.
Per tutti questi motivi, si intende chiedere, come fin da ora si chiede, il giusto risarcimento di tutti i danni patiti dalla persona offesa, il minore Sempronio, e dalle persone danneggiate del reato, Tizio e Caia, in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, il cui ammontare verrà determinato in corso di causa.
Luogo, Data,Avv. ……
Procura speciale
Il sottoscritto Tizio, nato a ….., il giorno….., e la sottoscritta Caia, nata a …., il giorno….., coniugi, entrambi residenti in ……, nella Via ….., in proprio e nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Sempronio, nato a ….., il giorno….., in qualità di persone danneggiate dal reato nel procedimento penale n. ….. R.N.R. e n. ….. G.I.P., nei confronti di Mevio, dichiarano di nominare quale difensore e procuratore speciale l’Avv. ……, con studio legale sito in ….., nella Via ….., al quale conferiscono procura speciale al fine di sottoscrivere il presente atto, delegandolo a rappresentarli e difenderli nel summenzionato procedimento, in ogni stato e grado fino a completa esecuzione, a far valere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del fatto criminoso, così come in generale la tutela dei diritti, delle ragioni ed interessi legittimi con esso connessi, conferendogli le più ampie facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la lite, oltre che di nominare sostituti, conferendo fin da ora procura speciale al fine della costituzione di parte civile per ottenere, previa affermazione della penale responsabilità dell’imputato, la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Eleggono domicilio presso il di lui studio legale sito in …., nella Via …..
Luogo, Data,
Tizio   Caia
sono autentiche
Avv.

SENTENZE CIVILI

Cassazione civile, sez. un. 20/07/2011 n. 15880
In tema di fallimento

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONI UNITE CIVILI                        
ha pronunciato la seguente:                                         
                     ordinanza                                      
sul ricorso 12579/2010 proposto da:
INTERNETNO BRATSTVO IN MREZA D.D. - NETFRATERNITY NETWORK D.D.  (già
NETFRATERNITY  NETWORK S.P.A.), in persona del legale  rappresentante
pro  tempore,  elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO  PELLICO
16,  presso lo studio dell'avvocato GARCEA FRANCO, che la rappresenta
e  difende  unitamente  agli avvocati DE GAETANO  GIORGIO,  MANTOVANI
FRANCESCO, per delega a margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
                  P.O.E., elettivamente domiciliato  in  ROMA,  VIA
DELLE  QUATTRO  FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato  AURICCHIO
ANTONIO,   che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente  all'avvocato
GNIGNATI PAOLO, per delega a margine del controricorso;
              D.M.A., elettivamente domiciliato  in  ROMA,  VIA  G.
AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato SQUARCIA EMANUELE, che  lo
rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;
                                                 - controricorrenti -
per regolamento di giurisdizione in relazione ai giudizi pendenti  n.
52/2009 e 67/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI;
udito l'avvocato Emanuele SQUARCIA;
udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del
14/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF.         

FATTO E DIRITTO
Il relatore designato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato una relazione del seguente tenore:
"1. Con decreto emesso il 24 giugno 2009 il Tribunale di Napoli ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle istanze di fallimento presentate dai sigg.ri P.O.E. ed D.M.A. nei confronti della società Internetno Bratsvo In Mreza d.d. - Netfraternity Network d.d. (già Netfraternity Network s.p.a., in prosieguo indicata solo come Netfraternity).
La Corte d'appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sul reclamo proposto dai creditori istanti, si è però mostrata di contrario avviso, ritenendo che non fosse effettivo il trasferimento in Slovenia della sede dell'indicata società; sicchè, con decreto emesso il 26 marzo 2010, ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.
La Netfraternity, insistendo nel sostenere che spetta al giudice sloveno la giurisdizione in ordine alla richiesta di fallimento, ha proposto ricorso a questa corte per regolamento preventivo di giurisdizione.
I due creditori istanti per il fallimento hanno resistito con controricorso facendo presente che frattanto, con sentenza del 26 maggio 2010, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della Netfraternity.
2. Il relatore osserva che il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione potrebbe risultare inammissibile, alla stregua del principio già altre volte affermato secondo cui una tale istanza di regolamento non può essere proposta in relazione a procedimento per la dichiarazione di fallimento una volta che il tribunale si sia pronunciato in merito al ricorso (sez. un. n. 10736 del 2003). La circostanza che, nel caso in esame, la dichiarazione di fallimento ad opera del tribunale sia intervenuta qualche giorno dopo la notifica del ricorso per regolamento non modifica i termini della questione, essendosi già in passato chiarito che il regolamento è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse allorchè, successivamente alla sua proposizione e nelle more del procedimento di cassazione, il giudice abbia, nel relativo giudizio, pronunciato sentenza di merito (sez. un. n. 6057 del 2009).
3. Qualora il collegio delle sezioni unite condividesse tali rilievi, il ricorso in esame dovrebbe quindi essere dichiarato inammissibile".
Pur in assenza di obiezioni da parte della ricorrente, che non ha depositato memorie, la corte deve farsi carico dell'esistenza anche di un orientamento giurisprudenziale diverso da quello richiamato nella relazione, secondo il quale, in difetto di sospensione del processo pendente a norma dell'art. 367 c.p.c., la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado, neppure se questa sia passata in giudicato, trattandosi di sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della corte di cassazione (si vedano Cass. n. 10703 del 2005, Cass. n. 10531 del 2011 ed altre conformi).
Essendo stata la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale (a seguito del decreto della corte d'appello L. Fall., ex art. 22), quando il regolamento di giurisdizione era stato già proposto, è perciò d'uopo esaminarlo nel merito.
Ma l'esito di un tale esame non può che ricalcare i rilievi già operati dalla corte d'appello nel menzionato decreto L. Fall., ex art. 22, nel quale è stato messo bene in evidenza come, a fronte di elementi documentali di dubbia significatività prodotti dalla difesa della Netfraternity, sono stati acquisiti in causa dati da cui è lecito desumere che il trasferimento in Slovenia della sede di detta società non ha coinciso con l'effettivo spostamento in quello stato del centro principale dei suoi interessi, atteso che a tal proposito deve aversi soprattutto riguardo al luogo in cui effettivamente si forma la volontà dell'ente ed in cui, perciò, abitualmente si trovano ed operano i soggetti dai quali tale volontà in concreto promana. Ragione per cui, come già rilevato nel menzionato decreto della corte d'appello, nel caso in esame assume valenza decisiva la cittadinanza italiana e la mancanza di significativi collegamenti col territorio sloveno dei soci, di chi impersona l'organo amministrativo della società e dell'impiegata che risulta esser stata la persona che ha maggiormente operato per la società stessa. Elementi questi che, considerata anche la difficoltà di notificare l'istanza di fallimento nel luogo indicato come sede della debitrice in Slovenia ed unitamente al fatto che la delibera di trasferimento all'estero della sede sociale è intervenuta in un momento in cui la situazione di crisi che ha poi determinato il fallimento già era sicuramente percepibile da parte degli organi sociali, lasciano chiaramente intendere come tale delibera di trasferimento sia stata adottata proprio per sottrarre la società al rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento. Il che consente di superare la presunzione di corrispondenza tra la sede sociale dichiarata ed il centro effettivo di interessi della società. Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato, con dichiarazione di giurisdizione del giudice italiano e conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei due controricorrenti, delle spese del presente procedimento, liquidate, per ciascuno, in Euro 3.000,00 per onorari, e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

 
P.Q.M.
La corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 3.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

*****
Il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. overruling), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale "ora per allora", nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la lex temporis acti, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. Tuttavia, ove l'overruling si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'overruling. (Fattispecie relativa a mutamento di giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine al termine di impugnazione delle sentenze del Tsap; nella specie, la tutela dell'affidamento incolpevole della parte, che aveva proposto il ricorso per cassazione in base alla regola processuale espressa dal pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale successivamente mutato, si è realizzata nel ritenere non operante la decadenza per mancata osservanza del termine per impugnare e, dunque, tempestivamente proposto il ricorso stesso).

SENTENZE PENALI

Cassazione penale, sez. III, 19/07/2011, n. 30566
Il reato di cui all'art. 2 comma 1 bis d.l. n. 463 del 1983, convertito in l. n. 638 del 1983, avente ad oggetto il mancato pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ha natura di reato omissivo istantaneo, con conseguente applicabilità dell'indulto.

Cassazione penale, sez. I, 12/07/2011, n. 29481
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'articolo 20 della legge 18 aprile 1975 n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit"; sicché, non è ravvisabile l'inosservanza della diligenza dovuta nel caso della custodia delle armi dentro la propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura.

Cassazione penale, sez. VI 05/07/2011 n. 27164 (data dep. 12 luglio 2011)

                                 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
1)       
avverso  la  sentenza  n. 3823/2003 Corte d'Appello  di  Genova,  del
08/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;       
FATTO
I ricorrenti L.C.A. e F.R. impugnano la semenzali cui in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 388 c.p., comma 1 e 3, per avere, la prima quale proprietaria e il secondo quale acquirente, mediante la vendita simulata di quattro immobili sottoposti a sequestro conservativo, sottratto i beni stessi e compiuto atti fraudolenti per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili (nei confronti di C.A.) di cui era in corso l'accertamento in sede giudiziaria.
Lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai non dimostrati presupposti dell'ingiunzione di pagamento e del carattere effettivamente simulato della vendita (affermato apoditticamente solo in riferimento al prezzo convenuto), richiesti dalla ipotesi di cui all'art. 388 c.p., comma 1, e alla effettiva sussistenza e possibilità stessa dell'evento sottrattivo, a fronte dell'anteriorità della trascrizione del sequestro rispetto alla incriminata vendita.
 
DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
Effettivamente, invero, manca del tutto nella sentenza impugnata la disamina dei punti oggetto di ricorso - già dedotti in appello ad eccezione di quello, comunque da accertare d'ufficio in quanto condizione obiettiva di punibilità, inerente alla ingiunzione di eseguire la sentenza -: punti tutti decisivi per la sussistenza dei reati contestati.
In relazione alla fattispecie di cui al comma primo dell'art. 388 c.p., si ricorda in particolare che: -l'ingiunzione di ottemperanza non deve necessariamente essere fatta valere coattivamente con le forme e con i mezzi previsti dal diritto processuale civile, essendo sufficiente anche un'informale messa in mora, purchè si tratti di intimazione che sia precisa e non univoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta (Cass. Sez, 6, Sentenza n. 2559 del 24/09/1993, dep. 27/10/1993, Masi, Rv. 196022);
- il reato si perfeziona nel momento in cui il debitore non ottempera alla ingiunzione di adempiere (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 44936 del 03/10/2005, dep. 07/12/2005, Scuteri, Rv. 233502). In relazione alla fattispecie di cui all'art. 388 c.p., comma 3, si osserva che la condotta di "sottrazione" costituisce, come noto, una delle condotte alternative mediante le quali può realizzarsi il delitto in esame, e assume anche, rispetto alle altre, un valore di chiusura improntato all'esigenza di sanzionare ogni comportamento contrassegnato dalla direzione e dall'attitudine a ledere l'interesse tutelato, che è quello alla conservazione del vincolo di natura privatistica apposto su determinati beni in funzione del corretto conseguimento delle finalità cui per effetto di esso sono deputati. Sotto tale profilo si ritiene rilevante ogni attività idonea a rendere non solo impossibile ma anche semplicemente più difficoltoso il detto conseguimento (v. Sez. 6A, n, 179 del 02/10/1984, dep. 10/01/1985, Tagliapietra, Rv. 167317; Sez. 6A, n. 4312 del 07/02/1985, dep. 07/05/1985, Scioscia; Sez. 6A, n. 49895 del 03/12/2009, dep. 30/12/2009 P.M. in proc. Ruocco). Va da se poi che la condotta di sottrazione non può che definirsi in ragione della natura e del regime giuridico dei beni coinvolti, assumendo corrispondentemente estrinsecazioni diverse (v. Sez. 6A, n. 31979 del 08/04/2003, dep. 29/07/2003, D'Angelo, Rv. 226220; Sez. 6A, n. 42582 del 22/09/2009, dep. 06/11/2009, P.M. in proc. Mazzone, Rv. 244853). E' evidente che, in caso di immobili, la sottrazione non può concretarsi nello spostamento materiale della cosa, che è il modo tipico di realizzazione della condotta per i beni mobili. In tali casi vengono evidentemente in rilievo condotte diverse e, tra queste, in particolare, quella consistente in negozi dispositivi di diritti, tra cui in primis la vendita del bene. Senonchè, la vendita di un bene immobile effettuata dopo la trascrizione di un vincolo reale non può, di per sè, integrare sottrazione, non essendo efficace nei confronti del soggetto nel cui interesse è stato apposto il vincolo, occorrendo evidentemente, al riguardo, altre condotte aggiuntive, idonee a rendere eventualmente più difficoltosa la realizzazione delle finalità cui il vincolo stesso è predisposto.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio, rendendo motivazione immune dai vizi suevidenziati e attenendosi ai principi sopra esposti.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011


Cassazione penale, sez. un., 24/02/2011, n. 17386
Ai fini della verifica dei limiti edittali stabiliti per l'arresto in flagranza, e, più in generale, della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, non si deve tener conto della recidiva reiterata. (Vedi Corte cost., sentenza n. 223 del 2006; Cass., sez. II, n. 29142 del 2008, e sez. VI, n. 21546 del 2009, non massimate).
Annulla senza rinvio, Trib. Tropea sez. dist. Scalea, 20/07/2009

 
Cassazione civile, sez. un., 11/07/2011, n. 15144

giovedì 1 dicembre 2011

PREPARIAMOCI INSIEME ALL'ESAME DI AVVOCATO !!! - 12

Terzo giorno di pubblicazione di atti e sentenze.
Il numero di contatti è notevole e mi incoraggia a proseguire; mi sarei aspettato forse  una maggiore condivisione dei contenuti... O siamo già entrati in fase di combattimento da esame, in una sorta di mors tua vita mea? :-)

Buono studio a tutti!!!

Avv. Alberto Filippini





ATTI CIVILI

3) Comparsa di costituzione con chiamata di terzo


TRIBUNALE CIVILE DI
Comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo
nell’interesse di
nome e dati anagrafici del convenuto                                                                                                                                                                                                 
Contro
nome e dati anAgrafici dell’attore, rappresentato e difeso dall’Avv. _______________
***
Con atto di citazione notificato il __________, l’attore ha convenuto __________dinnanzi all’intestato Tribunale, chiedendo che: riportare le conclusioni_____________
A questo punto si possono anche ripercorrere i fatti di causa___________
Con il presente atto, ____________si costituisce in giudizio, con il ministero del sottoscritto avvocato, per contestare in fatto e diritto le avverse domande chiedendone il rigetto per i seguenti
Motivi
Le domande formulate dall’attore non sono fondate e, pertanto, non meritano accoglimento.

Istanza ex art. 269 c.p.c.
____________è assicurato per la responsabilità civile con la compagnia ____________ e pertanto il convenuto dichiara di volerla chiamare in causa ai sensi  dell’art. 269 c.p.c., per essere garantito in caso di accoglimento, anche parziale della domanda, e, pertanto, fa istanza affinché il Giudice differisca la prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di comparizione di cui all’art. 163 bis c.p.c..
Se si tratta di chiamata del terzo al quale la causa sia comune, spiegare le ragioni per le quali la causa sia comune al terzo e chiedere - qualora si ritenga fondata la domanda di parte attrice - la sua condanna anche eventualmente in solido con il convenuto.  

***
Tutto ciò premesso, _________come sopra rappresentato e difeso conclude affinché il Giudice, contrariis reiectis, Voglia:
1) in via principale, rigettare le domande formulate dall’attore perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui alla narrativa;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche eventualmente solo parziale, delle domande attoree, dichiarare il terzo chiamato in causa tenuto a manlevare e tenere indenne il __________ convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’accoglimento delle domande.
3) con vittoria di spese ed onorari.
Con riserva di ogni ulteriore eccezione, produzione, deduzione ed istanza nei termini di legge.
Luogo e data
firma

ATTI PENALI

 3) appello ex Art. 310 c.p.p.

Tribunale ordinario di
Dichiarazione di appello ai sensi dell’Art. 310 c.p.p.
Il sottoscritto difensore, giusta nomina depositata in data, di Tizio, nato a    il   , residente in   nella Via n   ,  attualmente detenuto presso la casa circondariale di , indagato nel procedimento penale n.  , propone appello avverso l’ordinanza n. ,del giorno 10/11/2008, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di ha rigettato l’istanza di scarcerazione proposta in data , nell’interesse dell’odierno appellante, confermando  l’ordinanza applicativa della misura cautelare  della custodia in carcere, emessa in data  , per i seguenti
Motivi
Non sussistono le gravi e concrete esigenze cautelari di cui all’Art. 274, lettera C), c.p.p., che il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di ha, invece, ritenuto esistenti e tali da giustificare l’applicazione, a carico di Tizio, della misura cautelare della custodia in carcere.
Al riguardo, il concreto pericolo di recidiva specifica cui all’Art. 274, lettera c), in forza del quale  è stata disposta la misura cautelare de qua, non può considerarsi sussistente né con riferimento alle modalità e circostanze del fatto, né con riferimento alla personalità del prevenuto.Sul punto, è opportuno rilevare l’eccezionalità e l’ irripetibilità del fatto ascritto all’odierno appellante, anche laddove realmente commesso,  alla luce dello specifico contesto nel quale sarebbe stato realizzato.
Invero, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di   , nel formulare il proprio giudizio di pericolosità sociale nei confronti di Tizio, non ha debitamente considerato le peculiari e contingenti circostanze che hanno caratterizzato la presunta  condotta criminosa.Appare evidente come l’asserita azione dell’indagato, attivista anarchico, sia stata  esclusivamente animata dai suoi ideali politici, in quanto finalizzata al mero impedimento della manifestazione sportiva da egli non condivisa a causa della presenza di alcuni partecipanti estremamente politicizzati.
Non è dato comprendere come l’Organo Giudicante abbia ritenuto sussistere in capo a Tizio il concreto pericolo di reiterazione del reato contestato, stante il pregnante collegamento tra la supposta condotta da egli posta in essere ed il noto ed altamente discusso evento sopradetto.Peraltro, proprio tale nesso causale, unitamente alla ricostruzione degli avvenimenti, così come prospettata, consente di accertare il carattere singolare del fatto, da qualificarsi come episodio circoscritto e connesso ad un determinato ambito e perciò incompatibile con l’affermato pericolo di recidiva.
Bene avrebbe dovuto il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di , attraverso un’attenta valutazione di tutti gli elementi de quibus, disporre la scarcerazione del prevenuto.In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente qualsivoglia esigenza cautelare,  la custodia in carcere risulta essere oltremodo gravosa, stante la previsione di cui al terzo comma dell’articolo 275 c.p.p. , per il quale essa può essere applicata soltanto qualora ogni altra misura risulti inadeguata.Ciò osservato, è indubbio che una diversa e meno affittiva misura sarebbe comunque idonea a prevenire l’eventuale quanto improbabile commissione di  ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si procede.
Per tutti questi motivi, l’Ill.mo Tribunale Ordinario di   , considerate insussistenti o quantomeno attenuate le esigenze cautelari, valutata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, Voglia , in riforma dell’appellata ordinanza:
in via principale, revocare la disposta misura della custodia cautelare in carcere;
in via subordinata, disporre la sostituzione della stessa con altra misura meno affittiva o al più disporre l’applicazione degli arresti domiciliari di cui all’articolo 284 cpp.
Luogo, data.
Avv.


SENTENZE

MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE
Codice Penale art. 660
TELEFONO- SMS – CITOFONO – POSTA – E-MAIL
Deve escludersi che la previsione incriminatrice di cui all'art. 660 c.p., circa la molestia o il disturbo recati "col mezzo del telefono", possa essere interpretata estensivamente sino a comprendere l'invio di corrispondenza elettronica (e-mail) sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno, fastidio. A supporto dell'estensione non potrebbe, infatti, sostenersi che anche la e-mail viene "inoltrata col mezzo del telefono", perché la posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono. Inoltre, tale metodica di comunicazione non costituisce applicazione della telefonia, che consiste nella teletrasmissione, in "modalità sincrona", di voci e suoni, ma, al contrario, si risolve in una modalità di comunicazione "asincrona", dove l'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione della memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario, mentre la comunicazione si perfeziona se e quando il destinatario, connettendosi a sua volta all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio. In altri termini, come per la corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l'abitazione del destinatario, l'invio di un messaggio di posta elettronica non comporta un'immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera di attività del secondo: e ciò a differenza della telefonata (e del messaggio di testo telefonico: cosiddetto Sms), relativamente alla quale si giustifica, invece, la scelta normativa di ampliare la tutela penale dell'art. 660 c.p., altrimenti limitata alle molestie arrecate "in luogo pubblico o aperto al pubblico", proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15, comma 1, cost.).
Cassazione penale, sez. I, 17/06/2010, n. 24510